Il prossimo è adesso.

Apri il tuo cuore. Quest’anno nella dichiarazione dei redditi, scrivi il nostro codice fiscale.

97154610824

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Come sostenere Apriti Cuore

Ecco tutti i modi per aiutarci a dare sostegno, protezione e speranza a coloro che vivono in situazioni di disagio. Combatti insieme a noi la solitudine, l’isolamento e la povertà delle persone più fragili!

❤️ Con la Preghiera: sostieni Apriti Cuore innanzitutto con la preghiera perché è nei valori cristiani che continuiamo a rinnovare la nostra forza nell’andare avanti.

❤️ Con la destinazione del “5 per mille” dell’imposta sul reddito: donare è semplice basta scrivere il codice fiscale della nostra associazione: 97154610824 nella dichiarazione dei redditi. Ricordati che: non costa nulla e non è in alternativa all’8XMille. >> Scopri di più sul 5×1000 ad Apriti Cuore

❤️Con un bonifico bancario: sul conto corrente intestato ad Apriti Cuore Onlus IT73S0577204621CC0950002099

❤️ Con un gesto solidale in memoria dei tuoi cari: attraverso una donazione in memoria è possibile mantenere vivo il ricordo di una persona cara, facendo vivere la sua memoria attraverso un gesto concreto. Puoi inviare la tua donazione, specificando nella causale “In memoria di”. Invieremo a te e agli altri donatori una lettera di ringraziamento che attesterà il vostro gesto.

❤️ Con il volontariato: dona il tuo tempo per contribuire al nostro impegno quotidiano. Chiedi maggiori informazioni tramite i nostri contatti

❤️ Con un bonifico periodico: conosciuto come RID, è un accordo preso con la nostra banca, verrà erogato in maniera automatica sul C.C dell’Associazione con una periodicità fissa da voi decisa. Potrai decidere infatti se effettuare un bonifico periodico ogni mese, ogni tre mesi, ogni sei mesi o una volta all’anno con la possibilità di recidere quando vorrai.

❤️ Con la spesa solidale: puoi portare beni di prima necessità, a lunga scadenza, in sede contattandoci preventivamente al nostro numero

Benefici fiscali della tua donazione

ART. 14, LEGGE N° 80/2005 Le liberalità in denaro, erogate da persone fisiche in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento (10%) del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
In alternativa si potrà ancora fare riferimento alla vecchia normativa
ART. 13, COMMA 1, LETTERA I-BIS) DEL D.P.R. 917/86 Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro per importo non superiore ai 2065,83 €, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus)
ART. 10, COMMA 1, LETTERA G) DEL D.P.R. 917/86 Dal reddito complessivo si deducono i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governativa (ONG) di cui all’articolo 28 della legge 26 febbraio 1987 n°49, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato.

Le agevolazioni fiscali non sono cumulabili fra di loro.

La ricevuta rilasciata dall’ente beneficiario del contributo in contanti non è valida ai fini della dichiarazione dei redditi.

Le erogazioni liberali in denaro, per essere detraibili o deducibili, devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale o mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero carte di credito, di debito, prepagate, assegni bancari e circolari.

Ai fini fiscali è obbligatorio conservare la ricevuta del versamento.

Bonifico bancario: Ricevuta del bonifico rilasciata dalla Banca
Invio assegno bancario non trasferibile: Estratto conto della Banca in cui risulta l’addebito.
Invio assegno circolare: Matrice dell’assegno e ricevuta rilasciata dalla Banca per il pagamento in contanti o quella dell’eventuale addebito in conto.
Versamento in conto corrente postale: Ricevuta del versamento rilasciata dall’ufficio postale.
Vaglia postale: Ricevuta del vaglia rilasciata dall’ufficio postale
Addebito sulla carta di credito: Estratto conto rilasciato dall’Azienda di Credito.

ART. 14, LEGGE N° 80/2005 Le liberalità in denaro o in natura, erogate da enti soggetti all’imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento (10%) del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 € annui. In alternativa si potrà ancora fare riferimento alla vecchia normativa
ART. 65, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.P.R. 917/86 Le erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative (ONG) sono deducibili per un ammontare complessivamente non superiore al 2% del reddito di impresa annuo dichiarato.
ART. 65, COMMA 2, LETTERA C-SEXIES) DEL D.P.R. 917/86 Le erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS sono deducibili per un importo non superiore a 2065,83€ o nel limite del 2% del reddito di impresa annuo dichiarato.
ART. 65 COMMA 2, LETTERA C-SEPTIES) DEL D.P.R. 917/1986 Deduzioni del costo del personale per servizi gratuiti fino al 5 per mille del costo complessivo Sono deducibili dal reddito le spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizio erogate a favore di ONLUS, nel limite del 5 per mille dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi.
ART. 13 COMMA 2 DEL D.P.R. 460/1997 Non rilevano ai fini del reddito le cessioni gratuite delle derrate alimentari e prodotti farmaceutici Le derrate alimentari ed i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa e che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa ai sensi dell’art. 53, comma 2 del D.P.R. 917/1986. Di conseguenza il costo sostenuto per la loro produzione/scambio è detraibile dal reddito stesso. Inoltre, tali beni godono dell’esenzione IVA articolo 10, n.12, del DPR 633/1972.
ART. 13 COMMA 3 DEL DPR 460/1997 Non rilevano ai fini del reddito le cessioni gratuite di beni il cui costo specifico non superi €uro 1.032,91 I beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (diversi da derrate alimentari e prodotti farmaceutici), ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa ai sensi dell’art. 53, comma 2 del D.P.R. 917/1986. La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a 1.032,91 euro, sostenuto per la produzione o l’acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui all’articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), del predetto D.P.R. 917/1986, e pertanto detraibile dal reddito d’impresa. Inoltre, questi beni godono dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (art. 10, n.12, del DPR 633/1972.). Tale cessione gratuita si considera erogazione liberale, quindi concorre al raggiungimento del limite di detraibilità del 2%.
N.B.: Le agevolazioni fiscali non sono cumulabili fra di loro. La ricevuta rilasciata dall’ente beneficiario del contributo in contanti non è valida ai fini della deducibilità. Le erogazioni liberali in denaro, per essere detraibili o deducibili, devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale o mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero carte di credito, di debito, prepagate, assegni bancari e circolari. La deducibilità e’ consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Ai fini fiscali è obbligatorio conservare la ricevuta del versamento.
Bonifico bancario: Ricevuta del bonifico rilasciata dalla Banca
Invio assegno bancario non trasferibile: Estratto conto della Banca in cui risulta l’addebito
Invio assegno circolare: Matrice dell’assegno e ricevuta rilasciata dalla Banca per il pagamento in contanti o quella dell’eventuale addebito in conto
Versamento in conto corrente postale: Ricevuta del versamento rilasciata dall’ufficio postale
Vaglia postale: Ricevuta del vaglia rilasciata dall’ufficio postale
Addebito sulla carta di credito: Estratto conto rilasciato dall’Azienda di Credito.